La
risposta della Redazione
...Disturbi da parte di una comunità evangelica all'interno di un
condominio
Egregio Signor Enrico,
il caso da Lei presentato sembrerebbe trarre origine da un uso degli ambienti
dedicati al culto differente da quello che è la primaria
destinazione assunta dal Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune, dal
momento che tali iniziative pare abbiano luogo all'interno di pertinenze ad uso
residenziale e a queste connesse (box e rimesse). In ogni caso, ancorché considerate
ammissibili, la vita all'interno del condominio è disciplinata dal
Regolamento di condominio, il quale, qualora istituito, impegna le parti,
locatori e locatari, ad attenersi alle disposizioni da questo fissate, specie
per quel che attiene l'uso degli spazi comuni e lo svolgimento di attività che
possono arrecare disturbo ai condomini all'interno degli orari destinati al
riposo.
Oltre agli aspetti prettamente civilistici, disciplinati dal
Codice Civile, v'è anche da considerare che le attività correlate alle
professioni di fede, possono ricadere nell'ambito delle limitazioni assunte
dall'Ordinamento pubblicistico e, in particolare, nell'ambito della verifica del
c.d. "criterio differenziale" di rumore, previsto
dall'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14.11.1997, recante "Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore", oltreché dei valori
assoluti (emissione ed immissione) indicati dalla
Classificazione Acustica del Comune.
La verifica dei predetti limiti può
essere demandata all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA),
in relazione alla quale, qualora venisse accertato il supero dei predetti valori limite,
a carico del trasgressore è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa
di cui all'articolo 10, comma 2, della Legge 26.10.1997, n. 447, recante "Legge
quadro sull'inquinamento acustico", oltre all'emanazione di apposita diffida
con la quale disporre apposite restrizioni volte ad assicurare il rispetto dei
limiti indicati dal menzionato d.P.C.M..
Appurato quindi che, in via principale, gli elementi
assunti sono da attribuire all'ambito delle competenze locali, poste in capo
dell'Amministrazione comunale, sembra utile voler dapprima segnalare tale
particolare situazione proprio al Comune, invocando a questo un adeguato vaglio di verifica, sia
nell'ambito degli eventuali titoli autorizzativi, sia di fattibilità
dell'attività svolta, sia a riscontro della eventuale illiceità dei rumori
generati. Per l'avvio di tale preminente percorso riventicativo, è comunque utile
voler essere supportati da un proprio consulente legale, chiamato ad analizzare
nel dettaglio la situazione, con il quale definire i termini all'interno dei
quali potrà essere assunta la tutela dei propri diritti.
Cordialmente.
La Redazione: 11.03.2015