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La risposta della Redazione
...Disturbi da parte di una comunità evangelica all'interno di un condominio
Egregio Signor Enrico, il caso da Lei presentato sembrerebbe trarre origine da un uso degli ambienti dedicati al culto differente da quello che è la primaria destinazione assunta dal Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune, dal momento che tali iniziative pare abbiano luogo all'interno di pertinenze ad uso residenziale e a queste connesse (box e rimesse). In ogni caso, ancorché considerate ammissibili, la vita all'interno del condominio è disciplinata dal Regolamento di condominio, il quale, qualora istituito, impegna le parti, locatori e locatari, ad attenersi alle disposizioni da questo fissate, specie per quel che attiene l'uso degli spazi comuni e lo svolgimento di attività che possono arrecare disturbo ai condomini all'interno degli orari destinati al riposo. Oltre agli aspetti prettamente civilistici, disciplinati dal Codice Civile, v'è anche da considerare che le attività correlate alle professioni di fede, possono ricadere nell'ambito delle limitazioni assunte dall'Ordinamento pubblicistico e, in particolare, nell'ambito della verifica del c.d. "criterio differenziale" di rumore, previsto dall'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14.11.1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", oltreché dei valori assoluti (emissione ed immissione) indicati dalla Classificazione Acustica del Comune. La verifica dei predetti limiti può essere demandata all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), in relazione alla quale, qualora venisse accertato il supero dei predetti valori limite, a carico del trasgressore è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 10, comma 2, della Legge 26.10.1997, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", oltre all'emanazione di apposita diffida con la quale disporre apposite restrizioni volte ad assicurare il rispetto dei limiti indicati dal menzionato d.P.C.M.. Appurato quindi che, in via principale, gli elementi assunti sono da attribuire all'ambito delle competenze locali, poste in capo dell'Amministrazione comunale, sembra utile voler dapprima segnalare tale particolare situazione proprio al Comune, invocando a questo un adeguato vaglio di verifica, sia nell'ambito degli eventuali titoli autorizzativi, sia di fattibilità dell'attività svolta, sia a riscontro della eventuale illiceità dei rumori generati. Per l'avvio di tale preminente percorso riventicativo, è comunque utile voler essere supportati da un proprio consulente legale, chiamato ad analizzare nel dettaglio la situazione, con il quale definire i termini all'interno dei quali potrà essere assunta la tutela dei propri diritti. Cordialmente.
La Redazione: 11.03.2015
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