La
risposta della Redazione
...Rumore della caldaia condominiale
Gent.ma Signora Gloria,
le emissioni sonore che hanno origine da impianti tecnici di uso
comune interni ad un edificio, non sono soggetti ai valori limiti previsti
dall'Ordinamento amministrativo in capo all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M.
14.11.1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore",
bensì devono rispondere alla più generale soglia della c.d. "normale
tollerabilità" indicata dalla tradizionale prassi civilistica posta in capo
all'articolo 844 cod. civ. in materia di immissioni moleste, che indica nel
limite di 3 dB l'incremento massimo di rumore consentito sul medio livello di
fondo caratteristico del luogo nel quale viene misurato il rumore.
Il soggetto che viene riconosciuto come referente/responsabile
del condominio è individuato nell'Amministratore, al quale possono dunque essere
presentate le differenti istanze volte a sopperire ad un disagio lamentato,
anche se rivolte da uno solo dei condomini, vuoi perché maggiormente
intercettato dai rumori, vuoi perché maggiormente "sensibile" nell'accusare
determinati effetti procurati dall'esposizione a rumori valutati intollerabili.
A fronte di una conclamata inerzia, ancorché più volte
opportunamente sollecitata a mezzo di comunicazione scritta (A.R.) e supportata
da idonee verifiche tecniche (analisi fonometriche), eseguite all'interno degli
ambienti abitativi esposti al rumore, potrà essere presentato, per mezzo di un
proprio legale, l'invito ad adempiere, a mezzo del quale invocare un pronto
intervento per sopperire ai rumori e, comunque, ad offrire risposta entro un
determinato periodo di tempo, ritenuto congruo; in difetto del quale, potrà
essere offerto motivo per presentare istanza al Giudice di Pace o al Giudice
ordinario del Tribunale civile i quali verranno chiamati ad intervenire nella
valutazione di tale specifico caso.
Cordialmente.