La
risposta della Redazione
...Disturbo da impianto di autolavaggio e aspirapolvere self
-service
Gent.ma Lettrice,
per prima cosa è necessario conoscere se a carico dell'attività
l'Amministrazione locale abbia o meno provveduto ad istituire apposite
limitazioni, quali fasce orarie od altro che il gestore è tenuto a rispettare ed
in virtù delle quali la stessa Amministrazione ha il dovere di verificare
e far osservare. Spesso, tali disposizioni non sono riportate all'interno del
sito istituzionale del Comune ma è necessario richiederle, con atto scritto,
agli Uffici competenti.
Qualora non fosse previsto alcun titolo, l'attività è tenuta al
rispetto dei valori limite richiamati dal d.P.C.M. 14.11.1997 recante "Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore", riconducibili ai valori
assoluti (emissione ed immissione), previsti dalla
Classificazione Acustica comunale, i quali si riferiscono ai livelli massimi
consentiti per l'ambiente esterno, oltreché di quelli differenziali
indicati dall'art. 4, comma 1 del menzionato decreto, i quali sono da verificare
all'interno degli ambienti abitativi maggiormente esposti al rumore, sia
a finestre chiuse sia a finestre aperte, dipendentemente della condizione di
maggior disturbo.
A tal fine, può essere chiesto l'intervento dell'Agenzia
Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) inviando direttamente a
questa un esposto, o chiedendo al Comune la sua attivazione, a seconda dei casi.
Le verifiche fonometriche vanno opportunamente condotte "a sorpresa",
ossia senza il coinvolgimento del soggetto controllato, e nei periodi nei quali
le condizioni di disturbo possono rivelarsi più critiche, ciò al fine di
evitare di poter pregiudicare la genuinità delle verifiche, dal momento che
i risultati degli accertamenti potrebbero essere facilmente alterati da
particolari espedienti, quali come da Lei paventato l'inserimento temporaneo della guaina isolante,
che non rientrano comunque nella tradizionale procedura nella quale opera il
soggetto controllato.
Per il caso da Lei presentato, con tutta probabilità il periodo
più critico può essere individuato in quello notturno (22-06) per il
quale il legislatore ha previsto dei limiti più restrittivi al fine di tutelare
la quiete ed il riposo delle occupazioni.
All'esito delle predette verifiche, qualora venisse accertato il
supero dei limiti di Legge, a carico del trasgressore è prevista l'erogazione
della sanzione amministrativa indicata dall'art. 10, comma 2 della
L.447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", oltre
all'emanazione di apposita diffida con la quale disporre, entro un
congruo termine, il risanamento delle illecite immissioni.
Cordialmente.