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La risposta della Redazione
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Gent.ma Lettrice, per prima cosa è necessario conoscere se a carico dell'attività l'Amministrazione locale abbia o meno provveduto ad istituire apposite limitazioni, quali fasce orarie od altro che il gestore è tenuto a rispettare ed in virtù delle quali la stessa Amministrazione ha il dovere di verificare e far osservare. Spesso, tali disposizioni non sono riportate all'interno del sito istituzionale del Comune ma è necessario richiederle, con atto scritto, agli Uffici competenti. Qualora non fosse previsto alcun titolo, l'attività è tenuta al rispetto dei valori limite richiamati dal d.P.C.M. 14.11.1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", riconducibili ai valori assoluti (emissione ed immissione), previsti dalla Classificazione Acustica comunale, i quali si riferiscono ai livelli massimi consentiti per l'ambiente esterno, oltreché di quelli differenziali indicati dall'art. 4, comma 1 del menzionato decreto, i quali sono da verificare all'interno degli ambienti abitativi maggiormente esposti al rumore, sia a finestre chiuse sia a finestre aperte, dipendentemente della condizione di maggior disturbo. A tal fine, può essere chiesto l'intervento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) inviando direttamente a questa un esposto, o chiedendo al Comune la sua attivazione, a seconda dei casi. Le verifiche fonometriche vanno opportunamente condotte "a sorpresa", ossia senza il coinvolgimento del soggetto controllato, e nei periodi nei quali le condizioni di disturbo possono rivelarsi più critiche, ciò al fine di evitare di poter pregiudicare la genuinità delle verifiche, dal momento che i risultati degli accertamenti potrebbero essere facilmente alterati da particolari espedienti, quali come da Lei paventato l'inserimento temporaneo della guaina isolante, che non rientrano comunque nella tradizionale procedura nella quale opera il soggetto controllato. Per il caso da Lei presentato, con tutta probabilità il periodo più critico può essere individuato in quello notturno (22-06) per il quale il legislatore ha previsto dei limiti più restrittivi al fine di tutelare la quiete ed il riposo delle occupazioni. All'esito delle predette verifiche, qualora venisse accertato il supero dei limiti di Legge, a carico del trasgressore è prevista l'erogazione della sanzione amministrativa indicata dall'art. 10, comma 2 della L.447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", oltre all'emanazione di apposita diffida con la quale disporre, entro un congruo termine, il risanamento delle illecite immissioni. Cordialmente.
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