La
risposta della Redazione
...Le assordanti feste di alcune associazioni
Egregio Lettore,
la potestà delle Autorità locali (Comuni) in materia di
autorizzazione in deroga ai limiti richiamati dalla L.447/95 recante "Legge
quadro sull'inquinamento acustico" si limita alle c.d. "attività
temporanee", ossia a quelle manifestazioni che si presentano per un
arco di tempo
limitato. Per questi casi, spetta alla stessa Amministrazione voler indicare la
opportune fasce orarie oltreché le idonee procedure
tecnico-organizzative volte a limitare, il più possibile, il disturbo
arrecato alla popolazione esposta ai rumori generati. A tal fine, i
soggetti interessati possono chiedere all'Amministrazione che, all'atto
della stesura di tale autorizzazione, si voglia porre particolare attenzione a
determinate questioni, quali il numero di censiti esposti, i periodi della sera
o della notte interessati dalla manifestazione o l'istituzione di un "tetto"
al rumore da non superare, da misurare in facciata all'edificio più esposto o,
come in taluni casi avviene, ad 1 (uno) metro dal diffusore acustico impiegato
durante la festa. Spetta successivamente al Comune vigilare sull'osservanza
delle disposizioni impartite.
Ad ogni buon conto, pare comunque utile voler chiarire che tale
titolo autorizzativo non solleva il suo titolare dalle eventuali responsabilità
in capo all'art. 659 C.P. in materia di disturbo delle occupazione e del riposo
delle persone allorquando venissero a manifestarsi la configurabilità della
contravvenzione prevista per tale reato, essendo sufficiente comprovare che i
rumori lamentati abbiano attitudine a diffondersi verso una potenziale pluralità
di persone esposte e che la condotta contestata sia tale da alimentare in
concreto l'avvenuto disturbo.
Per contro, in assenza di tale autorizzazione, la manifestazione è
assoggettata al rispetto dei valori limite richiamati dal d.P.C.M. 14.11.1997
recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", dunque
sia ai valori assoluti (emissione/immissione) fissati dalla
Classificazione Acustica del Comune, sia a quelli differenziali
indicati dall'art. 4, comma 1 del menzionato decreto. Nel qual caso, potrà
essere demandato all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
(ARPA) i relativi controlli, all'esito dei quali, qualora venisse accertato il
supero dei predetti limiti, è prevista l'applicazione degli opportuni
adempimenti di rimando (sanzione e diffida) volti a ricondurre le
illecite immissioni entro i termini fissati dalla Legge.
Cordialmente.