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La risposta della Redazione
...Le assordanti feste di alcune associazioni
Egregio Lettore, la potestà delle Autorità locali (Comuni) in materia di autorizzazione in deroga ai limiti richiamati dalla L.447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico" si limita alle c.d. "attività temporanee", ossia a quelle manifestazioni che si presentano per un arco di tempo limitato. Per questi casi, spetta alla stessa Amministrazione voler indicare la opportune fasce orarie oltreché le idonee procedure tecnico-organizzative volte a limitare, il più possibile, il disturbo arrecato alla popolazione esposta ai rumori generati. A tal fine, i soggetti interessati possono chiedere all'Amministrazione che, all'atto della stesura di tale autorizzazione, si voglia porre particolare attenzione a determinate questioni, quali il numero di censiti esposti, i periodi della sera o della notte interessati dalla manifestazione o l'istituzione di un "tetto" al rumore da non superare, da misurare in facciata all'edificio più esposto o, come in taluni casi avviene, ad 1 (uno) metro dal diffusore acustico impiegato durante la festa. Spetta successivamente al Comune vigilare sull'osservanza delle disposizioni impartite. Ad ogni buon conto, pare comunque utile voler chiarire che tale titolo autorizzativo non solleva il suo titolare dalle eventuali responsabilità in capo all'art. 659 C.P. in materia di disturbo delle occupazione e del riposo delle persone allorquando venissero a manifestarsi la configurabilità della contravvenzione prevista per tale reato, essendo sufficiente comprovare che i rumori lamentati abbiano attitudine a diffondersi verso una potenziale pluralità di persone esposte e che la condotta contestata sia tale da alimentare in concreto l'avvenuto disturbo. Per contro, in assenza di tale autorizzazione, la manifestazione è assoggettata al rispetto dei valori limite richiamati dal d.P.C.M. 14.11.1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", dunque sia ai valori assoluti (emissione/immissione) fissati dalla Classificazione Acustica del Comune, sia a quelli differenziali indicati dall'art. 4, comma 1 del menzionato decreto. Nel qual caso, potrà essere demandato all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) i relativi controlli, all'esito dei quali, qualora venisse accertato il supero dei predetti limiti, è prevista l'applicazione degli opportuni adempimenti di rimando (sanzione e diffida) volti a ricondurre le illecite immissioni entro i termini fissati dalla Legge. Cordialmente.
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