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La risposta della Redazione
...Pontina, strada dall'elevato impatto sonoro
Gentile lettrice, con l'emanazione del d.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447" il nostro Paese si è dotato di un'apposita regolamentazione del rumore generato dal traffico stradale, considerato oramai una delle principali cause di disturbo della popolazione. Il menzionato decreto stabilisce, a seconda della tipologia di strada, le relative soglie limite al rumore alle quali sono assoggettate le predette infrastrutture, da verificare all'interno delle relative fasce di pertinenza acustica. La verifica dei predetti valori deve essere assunta considerando il livello medio (LAeq) registrato sia durante l'intero periodo diurno (06-22) che quello notturno (22-06) per un tempo di almeno una settimana. Il gestore dell'infrastruttura è dunque tenuto ad individuare le aree nelle quali, per effetto dell'esercizio della medesima infrastruttura, sia riscontrabile il superamento dei limiti di rumore ad essa propri e, se del caso, avviare la stesura di un adeguato Piano di contenimento ed abbattimento del rumore, nel rispetto dei termini indicati dal D.M. 29 novembre 2000 recante "Criteri per la predisposizione dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore", ossia:
Le informazioni assunte dal gestore ed i relativi elaborati devono essere resi pubblici, così come previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 recante "Attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale", anche consentendone la diffusione attraverso l'uso di mezzi informatici (sito internet), al fine di consentire la partecipazione di quanti ne hanno interesse, i quali potranno altresì presentare scritti e memorie utili per far maturare una migliore e più efficacie azione di intervento per la protezione della popolazione esposta al rumore. In ogni caso, la promozione e la valutazione dei predetti elaborati tecnici richiede spesso il supporto di una figura specialistica, almeno riconducibile al titolo di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA), che possa supportare coloro che intendono avanzare le proprie legittime aspettative davanti alle relative Autorità amministrative, comunque premunendosi di un attento ed oculato esame del caso, disponendo anche di appropriate autonome rilevazioni audiometriche in grado di documentare il grado di inquinamento acustico esistente. Cordialmente.
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