con l'emanazione del d.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 recante
"Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico
derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26
ottobre 1995, n. 447" il nostro Paese si è dotato di un'apposita
regolamentazione del rumore generato dal traffico stradale, considerato oramai
una delle principali cause di disturbo della popolazione.
Il menzionato decreto stabilisce, a seconda della tipologia di
strada, le relative soglie limite al rumore alle quali sono assoggettate le
predette infrastrutture, da verificare all'interno delle relative fasce di
pertinenza acustica. La verifica dei predetti valori deve essere assunta
considerando il livello medio (LAeq) registrato sia durante l'intero
periodo diurno (06-22) che quello notturno (22-06) per un tempo di
almeno una settimana.
Il gestore dell'infrastruttura è dunque tenuto ad
individuare le aree nelle quali, per effetto dell'esercizio della medesima
infrastruttura, sia riscontrabile il superamento dei limiti di rumore ad essa
propri e, se del caso, avviare la stesura di un adeguato Piano di
contenimento ed abbattimento del rumore, nel rispetto dei termini indicati
dal D.M. 29 novembre 2000 recante "Criteri per la predisposizione dei
piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore", ossia:
individuare gli
interventi e le relative modalità di realizzazione;
indicare le eventuali altre infrastrutture dei trasporti
concorrenti all'immissione nelle aree in cui si abbia il superamento dei
limiti;
indicare i tempi di esecuzione e dei costi previsti per
ciascun intervento;
il grado di priorità di esecuzione di ciascun intervento;
le motivazioni per eventuali interventi sui ricettori.
Le informazioni assunte dal gestore ed i relativi
elaborati devono essere resi pubblici, così come previsto dal D.Lgs. 19 agosto
2005, n. 195 recante "Attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale", anche consentendone la diffusione
attraverso l'uso di mezzi informatici (sito internet), al fine di consentire la
partecipazione di quanti ne hanno interesse, i quali potranno altresì presentare
scritti e memorie utili per far maturare una migliore e più efficacie azione di
intervento per la protezione della popolazione esposta al rumore.
In ogni caso, la promozione e la valutazione dei predetti
elaborati tecnici richiede spesso il supporto di una figura specialistica,
almeno riconducibile al titolo di Tecnico Competente in Acustica Ambientale
(TCAA), che possa supportare coloro che intendono avanzare le proprie legittime
aspettative davanti alle relative Autorità amministrative, comunque premunendosi
di un attento ed oculato esame del caso, disponendo anche di appropriate
autonome rilevazioni audiometriche in grado di documentare il grado di
inquinamento acustico esistente.