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La risposta della Redazione

 

 

...Rumore della pista di motocross

 

Egregio Signor Clemens,

con riferimento al disagio da Lei lamentato, preme informarla che la normativa di riferimento fa' capo al d.P.R. 3 aprile 2001, n. 304, recante "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447". In particolare, fatto salvo il rispetto dei valori assoluti (emissione ed immissione) indicati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale o, in sua assenza, dei limiti di accettabilità di cui all'articolo 6, del d.P.C.M. 1° marzo 1991, l'articolo 3 al predetto d.P.R. disciplina altresì i limiti di immissione al di fuori del sedime della pista, a seconda che l'impianto sia di tipo esistente o di nuova realizzazione e per i diversi periodi della giornata. In particolare:

Nuovi impianti
70 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo diurno dalle ore 06:00 alle 22:00
60 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo notturno dalle ore 22:00 alle 06:00

Impianti esistenti
70 dB (A) Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 09:00 alle 18:30
60 dB (A) Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 18:30 alle 22:00 e dalle ore 06:00 alle 09:00
50 dB (A) Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 22:00 alle 06:00

Pare in ogni caso opportuno precisare che il Comune può, per particolari esigenze, disporre di apposite deroghe alle fasce orarie ed ai limiti indicati dal d.P.R., in occasione di manifestazioni sportive, prove e test tecnici, per un periodo massimo di 30 giorni nel corso dell'anno solare, oltreché di ulteriori 60 giorni nel caso di piste di prova esistenti e limitatamente allo svolgimento di prove tecniche.

Inoltre, ai sensi del comma 8, dell'articolo 3, del citato d.P.R., la deroga deve essere richiesta dal gestore della pista al Comune territorialmente competente, il quale la concede sentiti i Comuni contigui interessati dal superamento dei valori limite. Le aree nelle quali è previsto il superamento dei valori limiti ed i relativi Comuni di appartenenza, sono indicate nella relazione tecnica allegata alla richiesta di deroga.

Ad ogni buon conto, il Comune può disporre l'istallazione, a carico del gestore della pista, di un apposito sistema di monitoraggio del rumore, la cui documentazione deve essere conservata presso il gestore e resa disponibile agli organi di vigilanza (Comune e Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente).

Fatto salvo quanto sopra esposto, il Comune potrà incaricare l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dei relativi controlli al fine di individuare eventuali criticità o per meglio adattare le eventuali deroghe alle esigenze di riposo e tranquillità della popolazione esposta ai rumori.

Resta inoltre da chiarire se all'atto della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività sportiva, il Comune abbia richiesto al gestore dell'impianto la relativa documentazione di impatto acustico, prevista dall'articolo 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", così pure se abbia o intenda adeguare la propria disciplina regolamentare per la tutela dell'inquinamento acustico in virtù di tale sopraggiunta preminente esigenza locale.

Cordialmente.

 

La Redazione: 02.05.2015

 

 

 

 

 

 

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