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Ultimo aggiornamento: 10 febbraio 2024

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Macchine e attrezzature operanti all'aperto

 

 

La Commissione Europea ha identificato il rumore ambientale come uno dei maggiori problemi lamentati dalla popolazione europea.

Al fine di sopperire ad una siffatta situazione di sofferenza si è reputato necessario correre ai ripari definendo dei requisiti armonizzati relativi all’emissione acustica nell’ambiente per attrezzature e macchine destinate a funzionare all’aperto, i quali sono stati indicati nella Direttiva 2000/14/CE recante "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", entrata in vigore il 3 gennaio 2002.

In Italia, il recepimento di tale direttiva è avvenuto con l’emanazione del D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262 recante "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", il quale ha definito i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone sia l'ambiente.

Nella definizione di “ambiente aperto” rientrano anche quei luoghi interni a strutture che non influiscono significativamente sulla trasmissione del suono, ad esempio sotto tendoni o tettoie di riparo dalle intemperie, oppure all'interno di strutture aperte degli edifici.

Dal campo di applicazione della presente norma sono tuttavia esclusi:

  1. le macchine destinate essenzialmente al trasporto di merci o passeggeri su strada, su rotaia, per via aerea o per via navigabile;

  2. le macchine progettate e costruite specificatamente a fini militari e di polizia e per i servizi di emergenza;

  3. gli accessori privi di motore delle macchine ed attrezzature immessi in commercio o messi in servizio separatamente, ad eccezione dei martelli demolitori tenuti a mano e dei martelli demolitori idraulici.

A tal fine, il fabbricante o il mandatario può immettere in commercio o mettere in servizio le macchine ed attrezzature di seguito indicate, a condizione che dette macchine ed attrezzature:

 

- soddisfino i requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal citato D.Lgs.;

- siano state sottoposte alle procedure di valutazione della conformità;

- rechino la dichiarazione CE di conformità, nonché la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito.

 

                                                  

Marcatura CE di conformità (figura a sinistra) Indicazione del livello di potenza sonora garantito (LWA) (figura a destra)

 

Elenco delle macchine e delle attrezzature dell’Allegato I del D.Lgs. n. 262/2002

N.

Macchine e attrezzature

Limitazione

1

Piattaforme aeree di accesso con motori a combustione interna

solo marcatura

2

Decespugliatori

solo marcatura

3

Montacarichi per i materiali da cantiere

limiti di emissione acustica

4

Sega a nastro per cantieri

solo marcatura

5

Sega circolare per cantieri

solo marcatura

6

Motosega a catena portatile

solo marcatura

7

Veicolo combinato di spurgo

solo marcatura

8

Mezzi di compattazione (solo rulli vibranti e rulli statici, piastre vibranti e vibrocostipatori)

Limiti di emissione acustica

9

Motocompressori (< 350 kW)

Limiti di emissione acustica

10

Martelli demolitori, tenuti a mano

Limiti di emissione acustica

11

Betoniere

solo marcatura

12

Argano per cantieri

Limiti di emissione acustica

13

Pompe per cemento ed intonacatici

solo marcatura

14

Trasportatori a nastro

solo marcatura

15

Impianti frigoriferi montati su veicoli

solo marcatura

16

Apripista (dozer) (< 500 kW)

Limiti di emissione acustica

17

Perforatrici

solo marcatura

18

Dumper (< 500 kW)

Limiti di emissione acustica

19

Attrezzature per il carico e lo scarico di autobotti e autosili

solo marcatura

20

Escavatori idraulici o a funi (< 500 kW)

Limiti di emissione acustica

21

Terne (< 500 kW)

Limiti di emissione acustica

22

Campane per la raccolta del vetro

solo marcatura

23

Motolivellatrici

Limiti di emissione acustica

24

Tagliaerba/tagliabordi

solo marcatura

25

Tagliasiepe

solo marcatura

26

Spurgatubi ad alta pressione

solo marcatura

27

Idropulitrici

solo marcatura

28

Martelli demolitori idraulici

solo marcatura

29

Centraline idrauliche

Limiti di emissione acustica

30

Tagliasfalto

solo marcatura

31

Compattatori di rifiuti, tipo a pala caricatrice con benna (< 500 kW)

Limiti di emissione acustica

32

Tosaerba (escluse macchine a uso agricolo e forestale i dispositivi multifunzionali il cui principale elemento motorizzato ha una potenza installata > 20 kW)

Limiti di emissione acustica

33

Tagliaerba elettrici/tagliabordi elettrici

Limiti di emissione acustica

34

Soffiatori di fogliame

solo marcatura

35

Aspiratori di fogliame

solo marcatura

36a

Carrelli elevatori con carico a sbalzo

Limiti di emissione acustica

36b

Carrelli elevatori con carico a sbalzo (con capacità nominale di non oltre 10 t)

solo marcatura

37

Pale caricatrici (< 500 kW)

Limiti di emissione acustica

38

Gru mobili

Limiti di emissione acustica

39

Contenitori mobili per rifiuti

solo marcatura

40

Motozappe (< 3 kW)

Limiti di emissione acustica

41a

Vibrofinitrici (escluse le vibrofinitrici munite di rasiera ad alta compattazione)

Limiti di emissione acustica

41b

Vibrofinitrici (munite di rasiera ad alta compattazione)

solo marcatura

42

Apparecchiature di palificazione

solo marcatura

43

Posa tubi

solo marcatura

44

Spartineve cingolati

solo marcatura

45a

Gruppi elettrogeni (< 400 kW)

Limiti di emissione acustica

45b

Gruppi elettrogeni (³ 400 kW)

solo marcatura

46

Autospazzatrici

solo marcatura

47

Veicoli per la raccolta dei rifiuti

solo marcatura

48

Frase da asfalto

solo marcatura

49

Scarificatori

solo marcatura

50

Trituratrici e cippatrici

solo marcatura

51

Frese da neve rotative

solo marcatura

52

Veicoli per l’aspirazione dei reflui

solo marcatura

53

Gru a torre

Limiti di emissione acustica

54

Scavatrincee

solo marcatura

55

Autobetoniere

solo marcatura

56

Motopompe

solo marcatura

57

Gruppi elettrogeni di saldatura

Limiti di emissione acustica

 

Ciascun esemplare indicato nell’elenco sopra riportato, deve essere accompagnato dalla dichiarazione CE di conformità redatta a cura del fabbricante o del suo mandatario, oltreché indicare in modo visibile, leggibile ed indelebile la marcatura CE di conformità e l’indicazione del livello di potenza sonora garantito, le quali attestano la “presunzione di conformità” alle disposizioni del menzionato D.Lgs..

 

NOTA

Il livello di potenza sonora garantito è il livello di potenza sonora determinato in base ai requisiti di cui all'allegato III del D.Lgs. n. 262/2002, che include le incertezze legate alle variazioni di produzione e alle procedure di misurazione, il cui non superamento sia confermato dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità in base agli strumenti tecnici applicati e citati nella documentazione tecnica.

 

Per le macchine ed attrezzature soggette ai limiti di emissione acustica, il livello di potenza sonora garantito non può superare i valori riportati nella seguente tabella (modificata dalla Direttiva 2005/88/CE).

 

Tipo di macchina

Potenza netta installata P in kW potenza elettrica Pel (*) in kW massa dell’apparecchio m in kg ampiezza di taglio L in cm

Livello ammesso di potenza sonora in dB/1 pW

Fase I

A partire da

3 gennaio 2002

Fase II

A partire da

3 gennaio 2006

Mezzi di compattazione (rulli vibranti, piastre vibranti e vibrocostipatori)

P £ 8

108

105(2)

8 < P £ 70

109

106(2)

P > 70

89 + 11 log P

86 + 11 log P(2)

Apripista, pale caricatrici, terne cingolati

P £ 55

106

103(2)

P > 55

87 + 11 log P

84 + 11 log P(2)

Apripista, pale caricatrici, terne gommati: dumper, motolivellatrici; compattatori di rifiuti con pala caricatrice, carrelli elevatori con carico a sbalzo e motore a combustione, gru mobili, mezzi di compattazione (rulli statici) vibrofinitrici, compressori idraulici

P £ 55

104

101(2) (3)

P > 55

85 + 11 log P

82 + 11 log P(2) (3)

Escavatori, montacarichi per materiali da cantiere, argani motozappe

P £ 15

96

93

P > 15

83 + 11 log P

80 + 11 log P

Martelli demolitori tenuti a mano

m £ 15

107

105

15 < m < 30

94 + 11 log m

92 + 11 log m (2)

m ³ 30

96 + 11 log m

94 + 11 log m

Gru a torre

 

98 + log P

96 + log P

Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di saldatura

Pel £ 2

97 + log Pel

95 + log Pel

2 < Pel £ 10

98 + log Pel

96 + log Pel

Pel > 10

97 + log Pel

95 + log Pel

Motocompressori

P £ 15

99

97

P > 15

97 + 2 log P

95 + 2 log P

Tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici

L £ 50

96

94(2)

50 < L £ 70

100

98

70 < L £ 120

100

98(2)

L > 120

105

103(2)

(1Pel per gruppi elettrogeni di saldatura: corrente convenzionale di saldatura moltiplicata per la tensione convenzionale a carico relativa al valore più basso del fattore di utilizzazione del tempo indicato dal fabbricante.

     Pel per gruppi elettrogeni potenza principale conformemente a ISO 8528-1:1993, punto 13.3.2

(2)  I valori della fase II sono meramente indicativi per i seguenti tipi di macchine e attrezzature:

- rulli vibranti con operatore a piedi;

- piastre vibranti (> 3 kW);

- vibrocostipatori;

- apripista (muniti con cingoli d'acciaio);

- pale caricatrici (munite di cingoli d'acciaio > 55 kW);

- carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo;

- vibrofinitrici dotate di rasiera con sistema di compattazione;

- martelli demolitori con motore a combustione interna tenuti a mano (15 < m < 30)

- tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici.

I valori definitivi dipenderanno dall'eventuale modifica della direttiva a seguito della relazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1. Qualora la direttiva non subisse alcuna modifica, i valori della fase I si applicheranno anche alla fase II.

(3)  Per le gru mobili dotate di un solo motore, i valori della fase I si applicano fino al 3 gennaio 2008. Dopo tale data si applicano i valori della fase II.

Nel verificare il rispetto del livello di potenza sonora ammesso, il livello di potenza sonora misurato deve essere approssimato al numero intero (se la differenza è inferiore a 0,5 arrotondare per difetto; se la differenza è superiore o uguale a 0,5 arrotondare in eccesso).

 

NOTA

La potenza sonora (W) rappresenta l’energia irradiata nell’unità di tempo da una sorgente sonora. L’unità di misura della potenza è il watt. Nell’ipotesi che la sorgente sonora irradi la sua energia uniformemente in tutte le direzioni, la potenza sonora è determinata con la seguente relazione:

W = 4 p r2 IS     (watt)

dove IS è l’intensità rilevata in una qualsiasi direzione e distanza r dalla sorgente.

 

Prima di immettere in commercio o di mettere in servizio macchine ed attrezzature soggette a limiti di emissione acustica, il fabbricante o il mandatario sottopone ciascun tipo di macchina e di attrezzatura a una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:

 

- procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli a campione sul prodotto finale prima dell’immissione su mercato;

- procedura di verifica dell'esemplare unico ai fini del rilascio del certificato di conformità da parte dell’organismo designato prescelto dal fabbricante o dal suo mandatario;

- procedura di garanzia di qualità totale, con riferimento alla norma UNI EN ISO 9001, allo scopo di accertare che il fabbricante soddisfi debitamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

 

Gli organismi di certificazione sono autorizzati, per un periodo di cinque anni, salvo rinnovo, dal Ministero dell’ambiente e tutela del territorio, il quale ne cura la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’elenco degli organismi di certificazione e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

In Italia, tale normativa si applicata dal 1° gennaio 2003, relativamente alla fase I; mentre, le disposizioni concernenti i livelli ridotti di potenza sonora ammissibili della fase II entreranno in vigore a partire dal 3 gennaio 2006.

Recentemente, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva 2005/88/CE che modifica la Direttiva 2000/14/CE, in quanto è stato dimostrato l'impossibilità di rispettare i valori limite in essa stabiliti, da applicare entro il 3 gennaio 2006.

Pertanto, è possibile la commercializzazione e/o messa in servizio a decorrere dal 3 gennaio 2006 di certi tipi di macchine e attrezzature elencati nell'articolo 12 della direttiva 2000/14/CE e che, per motivi tecnici, non possono essere conformi ai valori limite nel tempo fissato dalla tale normativa. Mentre, il termine entro il quale deve essere presentata la relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'esperienza maturata dalla Commissione in sede di applicazione e amministrazione, è stato posticipato al 3 gennaio 2007.
 

 

 

 

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