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Ultimo aggiornamento: 05 febbraio 2023

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Diffida sindacale

 

 

 

Attraverso il provvedimento di diffida inizia l'effettivo procedimento amministrativo, un'azione rivolta principalmente a contenere i livelli sonori entro valori accettabili. Per siffatto motivo è necessario che l'intervento dell'Amministrazione sia improntato a principi di trasparenza, solerzia, garanzia ma anche di rigore.

Così come per ogni procedimento amministrativo, anche l'atto di diffida dovrà indicare la Struttura amministrativa competente, nonché il termine entro cui è possibile ricorrere.

In merito ai tempi di adeguamento alle prescrizioni normative, è opportuno fare una distinzione fra "interventi di piccola entità" (ad es. sostituzione di una ventola di aspirazione, isolazione acustica di una parete, etc.), per i quali può essere definito da subito un tempo di adeguamento ritenuto necessario all'esecuzione dell'intervento (non più di 30-60 giorni asseconda dell'intervento), da "interventi di mitigazione sostanziali" che, per questo motivo, necessitano di apposita domanda di autorizzazione o concessione edilizia, quali opere murarie, aumenti di volume, ecc.. In tal caso, la diffida dovrà prevedere la presentazione da parte di un c.d. tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 447/95, di un piano di bonifica acustica, che riporti almeno l'indicazione dei seguenti elementi.

 

a) Indicazione della posizione delle sorgenti sonore connesse con l’attività, mediante l’utilizzo di una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna;

b) individuazione e caratterizzazione delle apparecchiature che danno luogo a immissioni di rumore nell’ambiente esterno, allegando i risultati di eventuali rilevamenti fonometrici effettuati;

c) indicazione delle modalità tecniche che saranno utilizzate per l’adeguamento ai limiti di accettabilità, nonché il tempo richiesto per la loro esecuzione.

 

Sulla scorta dei contenuti tecnici della documentazione presentata, sarà compito dell’Amministrazione fissare i termini e le modalità entro i quali il trasgressore dovrà adeguarsi ai limiti previsti dalla vigente normativa.

Sia per interventi di piccola entità che per interventi di mitigazione sostanziali, il provvedimento di diffida dovrà prevedere che, al temine della realizzazione degli interventi di bonifica acustica, il trasgressore produca un'analisi fonometrica, eseguita nelle stesse condizioni operate dall'organo accertatore, redatta da un «tecnico competente in acustica», attraverso la quale attestare la conformità degli interventi di mitigazione eseguiti. Tale verifica, oltreché dimostrare l'osservanza alle prescrizioni contenute nella diffida, potrà fornire un'importante indicazione circa la reale efficacia degli interventi eseguiti. Infatti, la verifica del solo potere fonoisolante, per mezzo di metodi empirici o ricavato da certificati di laboratorio dei materiali impiegati, offre un margine di errore decisamente elevato, asseconda della messa in opera, e quindi non assicura l'effettiva efficacia delle opere di mitigazione eseguite.

Inoltre, la richiesta di verifica fonometrica è da intendersi come atto di attestazione di conformità dei livelli sonori ai limiti prescritti dalla vigente normativa, in relazione alla quale, l'amministrazione potrà disporre la chiusura del procedimento avviato, così come sostenuto in una recente sentenza del T.A.R. Abruzzo, Pescara 24 luglio 2003, n. 665. Nel contempo, lo stesso trasgressore avrà modo di sollevarsi da eventuali responsabilità derivate da un nuovo accertamento o, qualora gli interventi non risultino risolutivi, di richiedere al Comune una proroga dei termini fissati per l'adeguamento, entro la cui scadenza verranno ripetute le misurazioni.

Durante questa fase, importante per la soluzione del disturbo denunciato, le Amministrazioni locali, qualora ritenuto necessario, potranno avvalersi di un parere tecnico dell'A.P.P.A., sospendendo nel contempo i termini del procedimento.

Contro il provvedimento di diffida è ammesso ricorso al T.A.R.G. nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e, comunque, da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. La procedura e i termini della decisione, nonché la sospensione dell'esecuzione dell'atto che forma oggetto del ricorso medesimo, ancorché previste da leggi provinciali, sono applicati in accordo alle disposizioni di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 recante "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Prima di ordinare la conclusione del procedimento, è buona regola che il responsabile del procedimento, non limitandosi alle sole dichiarazioni del trasgressore, verifichi l'effettiva realizzazione delle opere di mitigazione, indicate nell'atto di diffida o nel progetto di bonifica, attraverso un sopralluogo in loco.

In caso di inosservanza della diffida il Sindaco, ai sensi dell'art. 60, comma 6 della L.P. n. 10/98, può ordinare, avuto riguardo ai danni per la salute pubblica e per l'ambiente, la sospensione dell'attività oppure, ove possibile, la chiusura dei singoli impianti o macchinari che generano l'inquinamento per il tempo necessario all'adeguamento degli stessi alle prescrizioni contenute nella diffida, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Ove il trasgressore, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni è ordinata, da parte dello stesso Sindaco, la chiusura definitiva dell'attività o il fermo degli impianti o dei macchinari che generano le emissioni.

L'inosservanza della diffida sindacale comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 10, comma 3 della Legge n. 447/95, nonché la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per la violazione dell'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità).

Fatto salvo quanto sopra esposto, in alcuni specifici e, fortunatamente, rari casi, ovvero quanto l’accertamento fonometrico evidenzi delle situazioni a rischio per la salute pubblica o per l’ambiente, il Sindaco, ai sensi dell’art. 9, comma 1 della L. 447/95, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Chiunque non ottempera a tale provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 10, comma 1, della menzionata Legge quadro, oltreché a quanto previsto dall'articolo 650 c.p..

 

 

 

 

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