|
Site search technology courtesy Free Find
|
La risposta dell'espertoA cura di Marcello Brugola
...Misurazioni dell'ARPA inadeguate meritano un ricorso?
Egregio Signor Binda, il problema dell’ARPA è che deve seguire rigidamente la legislazione amministrativa, ovvero il D.P.C.M. 1/03/1997 che fissa delle soglie sotto le quali il rumore è considerato accettabile, e quindi NON è da verificare il differenziale. Anche se può sembrare pazzesco, se Lei vive in un bosco con una quiete assoluta, se il rumore non supera un determinato livello il fattore incrementale non è valutato, anche se ipoteticamente è oltre 10 dB. L’unico modo per uscire da questa situazione è purtroppo una causa civile, in quanto il criterio giurisprudenziale della “normale tollerabilità” non fa mai riferimento a soglie di accettabilità ma solo al calcolo del differenziale tra il valore di emissione della sorgente e quello del rumore di fondo nel ricettore, valutato come il valore esistente nel 95% del tempo di misura. Tali parametri consentono quindi l’assoluta certezza della valutazione reale del fattore incrementale. Il problema è ovviamente il costo dell’azione legale, tenga però presente che solitamente le spese sono messe a carico o solidale (50%) oppure integralmente al perdente. Prima di partire con l’azione legale suggerirei un rilievo eseguito da un Collega e quindi una lettera (da parte di un Legale) che chieda di intervenire in via bonaria, minacciando successivamente la vera e propria azione coercitoria.
|
Pubblicità
Pubblicazioni raccolte 466 Documenti liberi estratti dalla rete o forniti dagli Autori
Associazione nazionale per l'arbitrato & la conciliazione Organismo di mediazione Iscritto nel Registro Min. Giustizia
|
Inquinamentoacustico.it ®
Sito ottimizzato per una risoluzione 1024x768
|