T.A.R. Campania, Sezione V, Sentenza n. 193 del
08 gennaio
2024
(Presidente dott.ssa Maria Abruzzese, Consigliere Estensore dott.
Gianluca Di Vita)
Il Comune in ordine all'esercizio
delle funzioni di controllo e di vigilanza previste dalla L. n. 447/1995
non può rimanere inerte, ma deve esercitare i poteri di controllo
sull'inquinamento acustico.
La suddetta normativa disciplina il potere dei Comuni (art. 14),
anche avvalendosi delle Agenzie Regionali dell’Ambiente, in ordine al
controllo sull’osservanza delle prescrizioni attinenti al contenimento
dell'inquinamento acustico e prevede, essenzialmente a tutela
dell'ordine pubblico, la facoltà di accedere agli impianti ed alle sedi
di attività che costituiscono fonte di rumore, di richiedere i dati, le
informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie
funzioni (art. 14, comma 3) e di adottare, in presenza di
eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o
dell'ambiente, con provvedimento motivato, il ricorso temporaneo a
speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore,
inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività (art. 9).
La natura del potere pubblico compulsato non esclude che detto
intervento possa essere sollecitato nell'interesse di un solo
soggetto, leso dai rumori, e, pertanto, non impedisce
l'emersione di una posizione di interesse legittimo differenziato in
capo a chi l'esercizio di tale potere solleciti, con conseguente obbligo
della P.A. di riscontrare l'istanza, in ossequio al canone di cui
all'art. 2 della L. n. 241/1990.
Testo della sentenza