Tar Abruzzo, Sezione I, Sentenza n. 299 del 10 giugno 2024

(Presidente dott.ssa Germana Panzironi, Consigliere Estensore dott.ssa Rosanna Perilli)
 

La deliberazione della Giunta Regionale 14 novembre 2011, n. 770/P, attuativa dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2007, n. 23, ha fissato, all’Allegato 2, i criteri per le deroghe alle attività temporanee, tra le quali sono ricompresi gli spettacoli, i concerti, le serate danzanti, i piano bar, e le proiezioni cinematografiche, svolte con l’impiego di macchinari e di impianti rumorosi. Tali deroghe possono essere disposte nelle aree precedentemente individuate nel Piano comunale di classificazione acustica o, in casi particolari, anche in aree diverse, previa verifica di conformità delle stesse alle prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 14 novembre 2011, n. 770/P.

Il Comune dell’Aquila ha pubblicato il Piano di classificazione acustica in data 8 giugno 2023, mentre l’ordinanza sindacale del 17 agosto 2023 è intervenuta nelle more della sua adozione. Per tale ragione, il Comune avrebbe dovuto procedere a verificare la conformità delle aree sulle quali si sarebbero svolte le manifestazioni correlate all’evento della Perdonanza Celestiniana 2023 alle prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 14 novembre 2011, n. 770/P, quali la valutazione della durata e delle finalità degli spettacoli notturni, della popolazione esposta al rumore generato dagli impianti, dall’afflusso e dal deflusso del pubblico alle manifestazioni nonché dal traffico veicolare indotto dalle stesse e della tutela di recettori particolarmente sensibili.

Dall’ordinanza sindacale impugnata non emerge che tali valutazioni, finalizzate alla prescrizione delle misure necessarie per ridurre al minimo le molestie a terzi derivanti dalla deroga ai limiti orari delle emissioni e delle immissioni sonore, imposte dall’articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dall’articolo 7, comma 4, della legge regionale 17 luglio 2007, n. 23, siano state effettuate. Sussiste dunque il vizio di difetto di istruttoria dedotto dalla parte ricorrente.

 

» Testo della sentenza

 

 

 

 

 

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