|
Patrocinante in Cassazione - Presidente del Foro immobiliare sez. Milano
Viale Col di Lana, 12/A - 20136 Milano (MI) tel. 02 86461163 - fax: 02 76020911 @ lucabri9@tiscali.it - lucabridi9@gmail.com PEC lucaduilio.bridi@milano.pecavvocati.it Aggiornata il 03/05/2025 T.A.R. Lombardia, Sez. III, Sent. n. 1468, del 29 aprile 2025
Presidente dott. Marco Bignami, Consigliere
Estensore dott.
Fabrizio Fornataro, Consigliere dott. Mauro Gatti
Sono infondate le censure con le quali si lamenta l’erronea applicazione dell’art. 50, comma 7, del TUEL e, quindi, l’incompetenza del Sindaco ad adottare determinazioni incidenti sugli orari di apertura degli esercizi pubblici al fine di contemperare le esigenze residenziali con quelle delle attività commerciali nel contesto del fenomeno della movida; competenza che, in tesi, spetterebbe al Consiglio Comunale. L’art. 50, comma 7, cit. assegna al sindaco il potere di coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la norma richiamata delinea, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, un generale potere del sindaco di disciplinare gli orari degli esercizi pubblici, compresi quelli destinati alla somministrazione di alimenti e bevande laddove emergano esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica (cfr. ex multis T.A.R. Lombardia n. 2639/2019; Tar Lombardia – Brescia n. 383/2023; C.d.S n. 4794/2015). Si tratta di un’impostazione ermeneutica ribadita dalla Corte Costituzionale (cfr. Sentenza 18 luglio 2014, n. 220), la quale evidenzia che l’evoluzione della giurisprudenza amministrativa, sia di legittimità, sia di merito, ha elaborato un’interpretazione dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, compatibile con i principi costituzionali evocati, nel senso di ritenere che la stessa disposizione censurata fornisca un fondamento legislativo al potere sindacale di disciplinare gli orari dei pubblici esercizi per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica. Ne deriva che l’ordinanza impugnata è compresa nella competenza del sindaco, esternando un potere espressamente attribuitogli dalla legge.
|