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Avvocato Luca D.A.L. BRIDI Patrocinante in Cassazione - Presidente del Foro immobiliare sez. Milano
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Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza n. 5487/2023 Presidente: Dott.ssa DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: Dott. BERTUZZI MARIO Data pubblicazione: 22 febbraio 2023 Estensione del d.C.P.M. 5 dicembre 1997 anche ad alcune parti dell'unità abitativa compresi bagni, corridoi e ripostigli.
In proposito è sufficiente osservare che l’art. 2 del decreto 5/12/1997 richiama, ai fini della sua applicazione, la nozione di “ambienti abitativi “ di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), legge n. 447 del 1995, secondo cui per “ambiente abitativo“ deve intendersi “ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza delle persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive“. La formula normativa, che si spiega alla luce della tabella A di cui al decreto citato che, nel classificare gli ambienti abitativi, richiama non solo gli edifici destinati a residenza, ma anche quelli adibiti ad uffici, ospedali, scuole, eccetera, con espressa esclusione solo degli edifici destinati ad attività produttive, appare pertanto chiara nell’affermare che i locali all’interno dei predetti edifici rientrano nella citata nozione di ambiente abitativo.
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