Avvocato Luca D.A.L. BRIDI

Patrocinante in Cassazione - Presidente del Foro immobiliare sez. Milano

 

Viale Col di Lana, 12/A - 20136 Milano (MI)

tel. 02 86461163 - fax: 02 76020911

@ lucabri9@tiscali.it - lucabridi9@gmail.com PEC lucaduilio.bridi@milano.pecavvocati.it

 
 
 

Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza n. 5487/2023
 

Presidente: Dott.ssa DI VIRGILIO ROSA MARIA

Relatore: Dott. BERTUZZI MARIO

Data pubblicazione: 22 febbraio 2023

Estensione del d.C.P.M. 5 dicembre 1997 anche ad alcune parti dell'unità abitativa compresi bagni, corridoi e ripostigli.


Con riguardo al tema della osservanza dei requisiti di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 1997 anche per i locali c.d. non abitabili, merita precisare che la loro esatta identificazione in concreto non è operata dalla sentenza impugnata, ma che dall’esposizione contenuta nel ricorso essi appaiono identificati nei locali bagno e ripostiglio e nei corridoi (pag. 11 del ricorso). Sulla base di tale premessa, ogni censura al riguardo appare manifestamente infondata, in quanto i predetti locali fanno parte della abitazione, costituendone anzi, almeno alcuni, una componente essenziale. Non si vede del resto come la normativa in discorso, che tende ad evitare l’esposizione delle persone a rumori tali da pregiudicare lo svolgimento della loro normale attività, non debba trovare applicazione all’unità abitativa nella sua interezza, ma solo ad alcune parti di essa.

In proposito è sufficiente osservare che l’art. 2 del decreto 5/12/1997 richiama, ai fini della sua applicazione, la nozione di “ambienti abitativi “ di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), legge n. 447 del 1995, secondo cui per “ambiente abitativo“ deve intendersi “ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza delle persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive“.

La formula normativa, che si spiega alla luce della tabella A di cui al decreto citato che, nel classificare gli ambienti abitativi, richiama non solo gli edifici destinati a residenza, ma anche quelli adibiti ad uffici, ospedali, scuole, eccetera, con espressa esclusione solo degli edifici destinati ad attività produttive, appare pertanto chiara nell’affermare che i locali all’interno dei predetti edifici rientrano nella citata nozione di ambiente abitativo.