Corte di Cassazione, sez. III Penale, Sentenza n.12555 del 22 febbraio 2023 (dep. 27/03/2023)

A)

Nel caso di specie non vi è dubbio che, al di là del generico riferimento all'art. 659 c.p., la condotta contestata vada ricondotta al comma 1 della norma incriminatrice, come emerge dalla lettura dell'imputazione contestata.

3. Con riferimento a tale illecito, nel caso di esercizi commerciali aperti al pubblico, la Corte ha con costante giurisprudenza riconosciuto in capo al titolare (Sez. 3, n. 22142 del 08/05/2017), l'esistenza di una "posizione di garanzia" cui è correlato l'obbligo giuridico di impedire gli schiamazzi o comunque i rumori prodotti, in maniera eccessiva, dalla propria clientela, in questo modo "configurando gli elementi strutturali propri delle fattispecie omissive improprie (cd. "reati commissivi mediante omissione"), caratterizzate dall'integrazione tra la struttura tipica del reato commissivo, cui sono riconducibili alcune tra le condotte previste dal comma 1 dell'art. 659, e la norma generale posta dall'art. 40, comma 2, c.p., secondo cui risponde di un evento dannoso o pericoloso colui il quale abbia l'obbligo giuridico di impedirlo".

Tale obbligo, che si sostanzia nel doveroso esercizio di un potere di controllo, è configurabile rispetto alle condotte poste in essere da parte dei clienti sia che si trovino all'interno del locale, sia per gli schiamazzi e i rumori dagli stessi prodotti all'esterno del locale, potendo il titolare ricorrere ai più vari accorgimenti, dagli avvisi alla clientela all'impiego di personale dedicato, dalla somministrazione delle bevande soltanto in recipienti non da asporto, in modo che esse vengano consumate all'interno del locale, fino al ricorso all'autorità di polizia o all'esercizio dello ius excludendi, quando essi siano comunque direttamente riferibili all'esercizio dell'attività, come nel caso in cui gli avventori permangano rumorosamente in sosta davanti al locale (sent. 22142/2017, cit., che cita i precedenti costituiti da Sez. 3, n. 34283 del 28/07/2015, Gallo, Rv. 264501; Sez. 1, n. 48122 del 3/12/2008, Baruffaldi, Rv. 242808; Sez. 6, n. 7980 del 24/05/1993, Papez, Rv. 194904).

Ancora, Sez. 3, n. 14750 del 22/01/2020 (Comelli, Rv. 279381), ha precisato che "risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, ciò in base al pertinente rilievo secondo cui la veste di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall'ordinamento, come l'attuazione dello "ius excludendi" e il ricorso all'Autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica"; a tal fine, poiché l'evento possa essere addebitato al gestore dell'esercizio commerciale, occorre che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo da parte dell'agente. Ciò implica un'adeguata verifica in sede di merito, volta ad accertare la consistenza degli spazi fruibili dagli avventori, la tipologia delle emissioni sonore e le iniziative assunte dal gestore del locale per eliminarle o almeno per contenerle.

4. Nel caso di specie, il generale obbligo di impedire l'evento viene integrato dal regolamento di polizia urbana di (Omissis) (allegato alle conclusioni della parte civile), il quale prevede (art. 22) che i titolari di autorizzazione per esercizi pubblici di somministrazione "hanno l'obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene alla pubblica decenza etc, invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e se del caso avvertire le forze dell'ordine", confermando e precisando il contenuto della posizione di garanzia che grava in capo ai titolari dei locali pubblici.

B) 

In altre parole, non è necessario che "tutti" i residenti nelle vie limitrofe al locale percepiscano il rumore come superante la soglia di normale tollerabilità (sul cui concetto si rinvia al paragrafo che segue), essendo sufficiente che alcune di esse ne abbiano subito turbamento nelle occupazioni e nel riposo e che altre potrebbero subirne altrettanto (nel caso di specie i querelanti erano sette, di cui quattro successivamente costituiti parti civili).

Nel caso in esame, pertanto, la reiterazione del comportamento e il numero certamente non esiguo di persone danneggiate non consentivano alcuna lettura di segno alternativo rispetto a quella seguita dal Tribunale di Cuneo, che correttamente, e in modo assolutamente non illogico, ha ritenuto sussistente il requisito in parola (citando giurisprudenza consolidata della Corte) e ininfluenti le deposizioni di senso contrario a quelle addotte dai danneggiati e dalla pubblica accusa, o quantomeno inidonee a scalfirne la valenza probatoria ("i rumori si protraggono da 7/8 anni e sono percepiti da almeno 5 persone che abitano in appartamenti posti nelle vicinanze del locale. Tutte queste persone... hanno lamentato che negli anni, e in particolare nel periodo del 2017, oggetto del presente processo, sono stati avvertiti costantemente, nelle ore notturne, rumori derivanti dallo spostamento di sedie in ferro, urla, voci, risate e grida"... "le deposizioni in senso avverso si limitano ad evidenziare fatti negativi che non possono certo costituire prova contraria, ben potendo il rumore essersi manifestato in momenti diversi da quelli ai quali i testimoni si riferiscono").
 

C) 

Venendo ora al secondo profilo di censura in cui si articola il primo motivo di ricorso, relativo al superamento della "normale tollerabilità" delle emissioni sonore, lamenta l'imputato che l'argomentazione utilizzata dal giudice per provare l'esistenza dell'elemento costitutivo del reato ("non si tratta di episodi estemporanei, ma di emissioni rumorose che si sono manifestate con costante periodicità nel corso di tutte le stagioni") non proverebbe nulla in ordine alla intensità delle stesse.

Sul punto giova rammentare come la sedimentata giurisprudenza della Corte ritiene che "l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio alla quiete al riposo ed alle occupazioni di un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento in fatto rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifici accertamenti di natura tecnica, ben potendo fondare il proprio convincimento sulla base di altri dati fattuali suscettibili di valutazione ed oggettivamente sintomatici della sussistenza di un fenomeno oggettivamente disturbante" (Sez. 3, Sentenza n. 2685, 20/11/2019 - dep. 2020, Margareci, non massimata, che si riporta a Sez. 3, n. 11031 del 5/2/2015, Montoli e altro, Rv. 263433; Sez. 1, n. 20954 del 18/1/2011, Torna, Rv. 250417; Sez. 1, n. 7042 del 27/5/1996, Fontana, Rv. 205324.; Sez. 3, n. 9699 del 15/11/2018 - dep. 2019, Mezzapesa, non massimata)

Analogamente Sez. 3, n. 10938 del 18/12/2018 (dep. 2019), Girotto, non massimata, ha chiarito che "il Giudice ben può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità".

Ancora, la citata sentenza n. 37097/2015 ha precisato che "le sole dichiarazioni rese dai denuncianti sono sufficienti a sostenere l'accusa in assenza di ulteriori indagini di riscontro, anche di natura fonometrica, in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p. perché la sussistenza del reato in questione può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, anche di fonte dichiarativa, non essendo coerente con il principio di atipicità della prova e del libero convincimento del Giudice penale il ricorso esclusivo ad accertamenti di natura tecnica".


 

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2023