Avvocato Luca D.A.L. BRIDI

Patrocinante in Cassazione - Presidente del Foro immobiliare sez. Milano

 

Viale Col di Lana, 12/A - 20136 Milano (MI)

tel. 02 86461163 - fax: 02 76020911

@ lucabri9@tiscali.it - lucabridi9@gmail.com PEC lucaduilio.bridi@milano.pecavvocati.it

Aggiornata il 01/05/2025

 
 

Cassazione Civile, Sez. II, Sent. n. 7855/2025 (pubblicata il 25 marzo 2025)

Presidente dott. Orilia Lorenzo, Relatore dott. Oliva Stefano
 

 

Il giudice di merito, una volta che sia stata accertata l’esistenza di immissioni superiori alla soglia di tollerabilità e che il C.T.U. abbia indicato le modalità per eliminarle, è tenuto a verificare se, in concreto, gli interventi realizzati dal soggetto responsabile dell’attività dannosa siano conformi a quanto indicato dall’ausiliario e siano risultati efficienti. Sotto questo profilo, il Tribunale avrebbe dunque dovuto disporre un supplemento di indagine, posto che la C.T.U. costituisce uno strumento di valutazione della prova a disposizione del giudice di merito, anche a prescindere dall’esistenza di una istanza di parte.
Invece: "Il Tribunale ha ritenuto che gli interventi eseguiti dal Condominio avessero risolto il problema delle immissioni rumorose oggetto di causa, senza dar rilievo alla circostanza, sufficientemente documentata nel motivo ai fini della sua specificità, che gli odierni ricorrenti avevano tempestivamente contestato che le opere erano state eseguite scorrettamente e, comunque, non avevano assicurato l’eliminazione delle immissioni predette".

 

 

 

» Testo della sentenza