Avvocato Luca D.A.L. BRIDI

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Aggiornata il 08/09/2024

 
 

Cassazione Civile, Sez. II, Sent. n. 21749/2024 (pubblicata il 31 luglio 2024)

Presidente dott.ssa Orilia Lorenzo, Relatore dott.ssa Rossana Giannaccardi
 

La decisione assunta dalla Suprema Corte torna a fare il punto sul criterio da adottare “nei rapporti con i privati e tra privati”, ribadendo l'autonomia e la separazione tra i giudizi che regolano gli interessi espressi dall'azione civilistica affrontata nell'ambito dalla valutazione di immissioni sonore intollerabili (ex art. 844 c.c.) rinviate alle responsabilità aquiliane (neminemen laedere), essendo queste orientate al soddisfacimento dell'interesse del singolo ad una normale qualità della vita, rispetto alle esigenze della produzione, nella disciplina dei rapporti tra i privati proprietari di fondi vicini. Ben di altra fattura è, invece, il trattamento riservato alle illecite immissioni che attengono al superamento dei valori limite nell'ambito della legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), siano essi differenziali (ex art. 4, d.P.C.M. 14/11/97) che assoluti (ex art. 2, L.447/95), raffigurando nella salvaguardia della salute pubblica l’interesse pubblico preminentemente protetto cui si rivolge la regolazione dei rapporti tra i privati e la Pubblica Amministrazione. Ciò consente di usufruire di un saldo riferimento, avendo la S.C. inteso riconoscere che “i parametri dettati dall’art. 4 del DPCM del 14.11.1997 sono volti a proteggere la salute pubblica mentre, nei rapporti tra privati, vige la disciplina dell'art.844 c.c., che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni; tale giudizio non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti”.

Resta dunque salva la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa, anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 6-ter del D.L. n. 208 del 2008, convertito con modifiche, dalla L. n. 13 del 2009, "(omissis) al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c.".

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» Testo della sentenza