Avvocato Luca D.A.L. BRIDI

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Aggiornata il 10/09/2025

 
 

Cassazione Civile, Sez. III, Sent. n. 23881, del 26 agosto 2025

 

 

La sentenza illustrata la responsabilità di locatore ed amministratore in riferimento ad attività rumorose in condominio.

Il locatore deve concorrere e non basta che ometta di diffidare il conduttore, e questo suo concorso può anche consistere nel fatto di locare ben sapendo che il conduttore produrrà immissioni (Cass. 4908/2018).

Sostengono i giudici di merito che "curare l'osservanza del Regolamento di Condominio è compito precipuo affidato dall'art. 1130 c.c. all'amministratore, il quale pertanto è senz'altro abilitato ad agire e resistere nei pertinenti giudizi, senza che occorra apposita autorizzazione assembleare (Cass. civ. 21841/2010); è l'amministratore ad essere eventualmente "responsabile nei confronti dei condomini per i danni cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei poteri e, in genere, da qualsiasi inadempimento degli obblighi legali o regolamentari (Cass. civ. 35315/2021)"  e che "dall'omesso adempimento dell'obbligo dell'amministratore di curare l'osservanza del regolamento di condominio ex articolo 1130 c.c., comma 1, n. 1, non ridonda, invero, alcuna automatica responsabilità ricadente nella sfera giuridica dell'intero condominio" (Cass. civ. 35315/2021).

 

 

 

 

» Testo della sentenza