Avvocato Luca D.A.L. BRIDI

Patrocinante in Cassazione - Presidente del Foro immobiliare sez. Milano

 

Viale Col di Lana, 12/A - 20136 Milano (MI)

tel. 02 86461163 - fax: 02 76020911

@ lucabri9@tiscali.it - lucabridi9@gmail.com PEC lucaduilio.bridi@milano.pecavvocati.it

 
 
 

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza N. 25976 del  06 settembre 2023
 

Gli attori residenti in un condominio subivano immissioni sonore intollerabili per l'attività di intrattenimento musicale nelle ore notturne di un associazione posta al piano sottostante.

Chiedevano la inibitoria delle immissioni oltre a risarcire i danni, anche non patrimoniali, causati dalle emissioni ed infine al rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dei lavori di insonorizzazione nell'immobile di proprietà di essi attori.

La Corte d'Appello in parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava l'appello principale, accoglieva per quanto di ragione l'appello incidentale e per l'effetto inibiva all'Associazione l'attività di intrattenimento musicale senza limiti di orario fino alla completa effettuazione dei lavori di insonorizzazione; la condannava inoltre, in solido a risarcire i danni non patrimoniali patiti.

 

- - -


Sui motivi di impugnazione la Corte di Cassazione osserva che il CTU ha legittimamente e validamente utilizzato il cd. criterio comparativo per il rilievo delle immissioni sonore, posto che per costante giurisprudenza di questa Corte di Cassazione (Cass., 20/07/2017, n. 1606), resta valido il criterio comparativo che fa riferimento al disposto dell’art. 844 cod. civ., (così Cass., 1606/2017 cit.; Cass., 05/11/2018, n. 28201; Cass., 20198/2016).

Inoltre la Corte ha quindi confermato la sentenza di prime cure sotto il profilo dell’addebito di responsabilità alle allora appellanti ed odierne ricorrenti in Cassazione, sottolineando la completezza degli accertamenti peritali, svolti sia secondo il criterio comparativo sia secondo il criterio differenziale, nonché l’effettuazione dei rilievi fonometrici anche senza addebito della componente tonale, dunque motivando, come già il giudice di primo grado, in maniera adeguata e conforme agli orientamenti di legittimità, circa l’adozione del criterio prescelto ed il superamento dei limiti di tollerabilità sulla base dell’espletata consulenza tecnica, che ha anche riscontrato in maniera adeguata le osservazioni del consulente di parte. Secondo l’orientamento di questa Corte (Cass., Sez. 3, 11/05/2007, n. 10849; v. anche Cass., 24/01/2019, n. 2103).

Secondo l'orientamento di questa Corte il giudizio positivo espresso dal giudice di merito circa la congruità del metodo d'indagine tecnica adottato in concreto dal consulente d'ufficio costituisce un apprezzamento di fatto ed è adeguatamente motivato ove si fondi su considerazioni inerenti all'intrinseca essenza del metodo stesso o intese, comunque, a dimostrare che ha condotto a risultati convincenti e decisivi, non essendo indispensabile una valutazione comparativa con altro metodo eventualmente possibile, allo scopo di stabilire quale sia preferibile

Inoltre in tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o "in toto", le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. L'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Cass., Sez. 3, 29/09/2017, n. 22799 e 19/07/2013, n. 17693).

Parimenti infondato è poi il quarto motivo. Costante orientamento di questa Corte e di questo Collegio statuisce infatti che (Cass., Sez. 3, 18/07/2019, n. 19434), dal momento che valorizza adeguatamente, ponendolo alla base del proprio ragionamento presuntivo nel contesto di una esperita consulenza tecnica che ha accertato l’esistenza di immissioni oltre la normale tollerabilità, il fatto che gli attori sin dal primo grado hanno allegato di essere disturbati nel riposo serale e notturno in ragione di almeno cinque giorni a settimana, con pesante alterazione del sonno veglia e della qualità della vita privata e familiare, durante un lungo arco temporale.

In relazione al risarcimento del danno. La corte osserva che il danneggiato è tenuto a provare di aver subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalersi anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari (da allegare e provare da parte del preteso danneggiato) diversi dal fatto in sé dell’esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità (Cass., Sez. 3, 18/07/2019, n. 19434), dal momento che valorizza adeguatamente, ponendolo alla base del proprio ragionamento presuntivo nel contesto di una esperita consulenza tecnica che ha accertato l’esistenza di immissioni oltre la normale tollerabilità.