Cassazione Civile, Sez. 2, Ordinanza n. 33966 del 5 dicembre 2023
 

Un Condominio in Milano e la condomina (Società proprietaria) convenivano in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Milano la condomina per ottenere l'accertamento del superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni sonore causate dall'utilizzo continuo di due pianoforti ed altri strumenti musicali da parte di quest'ultima e, per l'effetto, l'ordine di cessazione immediata dell'attività esercitata o, in alternativa, la condanna della medesima all'esecuzione delle opere per l’insonorizzazione del suo appartamento.

La Corte di cassazione osserva che la sentenza del Tribunale che ha riconosciuto la legittimazione attiva in capo alla Società proprietaria è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui: l’azione volta all'accertamento dell'illegittimità delle immissioni e alla richiesta di realizzazione di modifiche strutturali necessarie al fine di far cessare le stesse ha natura reale e deve essere esperita dal proprietario (Sez. 2, Sent. n. 23245 del 15/11/2016; Sez. U, Sent. n. 4848 del 27/02/2013).

La legittimazione attiva è stata estesa anche al conduttore sulla base del disposto dell’art. 1585, 2 co. c.c., non essendovi dubbio che le immissioni stesse altro non sono che molestie, e che, in ogni caso sussiste l’identica ragione di tutela che consente l’interpretazione analogica. Tale tutela può essere estesa anche a chi esercita un diritto personale di godimento solo quando la domanda sia volta a far cessare le immissioni senza richiesta di modifiche strutturali. Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: «L’art. 844 cod. civ. - il quale riconosce al proprietario il diritto di far cessare le propagazioni derivanti dal fondo del vicino superino la normale tollerabilità - deve essere interpretato estensivamente, nel senso di legittimare all'azione anche il titolare di un diritto reale o personale (nella specie, il conduttore) di godimento sul fondo. Tuttavia, nel caso in cui gli accorgimenti tecnici da adottare per ricondurre le immissioni nei limiti della normale tollerabilità comportino la necessità di modificazioni di strutture dell'immobile da cui le propagazioni derivano, si deve escludere che il titolare di diritto personale di godimento sia legittimato a chiedere le modificazioni medesime, così come è privo di legittimazione passiva alla stessa azione il soggetto che, non essendo eventualmente proprietario del fondo da cui provengono le immissioni, non è in grado di provvedere a quelle modifiche della propria struttura che sia condannato a effettuare» (Sez. 2, Sentenza n. 13069 del 22/12/1995, Rv. 495186 - 01).

La valutazione, inoltre, della normale tollerabilità delle immissioni spetta al giudice del merito e il criterio amministrativo cui si riferisce la ricorrente non può avere l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità. In tema di immissioni rumorose si è affermato più di recente che i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali inderogabili, al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li superino, non sono sempre vincolanti per il giudice civile il quale, nei rapporti fra privati, può pervenire al giudizio di intollerabilità ex art. 844 c.c. delle dette emissioni anche qualora siano contenute nei summenzionati parametri, sulla scorta di un prudente apprezzamento che tenga conto della particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica. La relativa valutazione, ove adeguatamente motivata, nell'ambito dei principi direttivi indicati dal citato art. 844 c.c., con specifico riguardo al contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità (Sez. 2 -, Ordinanza n. 23754 del 01/10/2018 Rv. 650628). Infine, deve ribadirsi che: «Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo), sicché la valutazione ex art. 844 cod. civ., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale. Spetta al giudice del merito accertare in concreto gli accorgimenti idonei a ricondurre tali immissioni nell'ambito della normale tollerabilità» (Sez. 2, Sent. n. 17051 del 2011).

 

 

 

 

Avv. Luca D.A.L. Bridi

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