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La nuova tollerabilità delle immissioni acustiche

Maggio 2009 - A cura di Franco Pacini
 

Non creiamo allarmismo tra i disturbati. Valutiamo obbiettivamente cos’è cambiato o cosa cambierà, e se cambierà, dal punto di vista acustico della Normale Tollerabilità.

Precisiamo che la “vecchia” proposta di legge, ovvero la n. 5951 del 28 giugno 2005, intendeva modificare il criterio interpretativo in capo all’art. 844 c.c. in materia di immissioni sonore. Il tema trattato essendo alquanto delicato, invadeva la sfera di competenza dei giudici, perché entrava nell’oramai annosa questione circa la valutazione del disturbo da rumore per mezzo di metodi analitici. Infatti, la proposta di legge sopra citata, portata all’esame della VIII Commissione ha dato Parere Contrario ed è stata quindi respinta.

Poi, in ordine cronologico, i politici tornano alla carica, con il Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" pubblicato nella G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008, cui ne segue l’Atto Senato n. 1306 XVI Legislatura Conversione in legge del D.Lg. 30 dicembre 2008, n. 208 approvato con il nuovo titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente".

Dopo l'art. 6, sono inseriti i seguenti: «Art. 6-bis. - (Disposizioni in materia di acqua potabile). - 1. Al comma 1284-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m., dopo le parole: "a favore della potabilizzazione," è inserita la seguente: "naturizzazione". Art. 6-ter. - (Normale tollerabilità delle immissioni acustiche). - 1. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso".

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 2206 e rilevato che: esso reca un contenuto che - pur ampliatosi notevolmente al Senato con l'ingresso di ulteriori 14 articoli e numerose altre disposizioni inserite nei 9 articoli originari - risulta sostanzialmente omogeneo, in quanto comunque complessivamente unificato dalla finalità di intervenire nella materia ambientale; inoltre, l'articolo 6-ter appare implicitamente integrare l'articolo 844 del codice civile.

Sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione: si chiarisca la portata normativa dell’articolo 6-ter – che appare incidere sull’ambito di applicazione della disposizione del codice civile in materia di «immissioni » (articolo 844 c.c.) – atteso che esso integra implicitamente la citata norma codicistica, per di più in relazione alle sole immissioni acustiche, il cui accertamento viene connesso a non meglio identificate «disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso»; peraltro, la disposizione in esame determina una modifica non testuale al codice civile in parte rimessa sostanzialmente a discipline non aventi rango di norma primaria.

Premesso tutto ciò, a conclusione dell’iter, nella G.U. n. 49 del 28 febbraio 2009 viene riportata la
Legge 27 febbraio 2009, n. 13. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente", è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi 27 febbraio 2009.

Allegato: MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2008, N. 208. Dopo l'art. 6, sono inseriti i seguenti: «Art. 6-bis. - (Disposizioni in materia di acqua potabile). Art. 6-ter. - (Normale tollerabilità delle immissioni acustiche). - 1. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.

Sarà la Corte Costituzionale in un prossimo ed immediato futuro a chiarire ulteriormente il nuovo articolo della legge 27 febbraio che integra l’art. 844 c.c. in quali casi specifici può essere applicabile, ovviamente lasciando la discrezionalità nell’interpretazione al Giudice.

Esistono come è logico sia, correnti di pensiero differenti. Alcuni tecnici competenti hanno, addirittura, esultato per tale disposizione; ma di tecnico competente si tratta, non di acustico vero e proprio.

Secondo il mio parere, concordando quanto espresso da Mario Novo, ritengo che quel parere negativo espresso dalla Commissione Giustizia per una modifica all’art. 844 c.c. resti valido anche per l’attuale testo dell’art. 6 ter della Legge n. 13/2009 ove si ritenesse, appunto, che il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 debba diventare lo strumento applicativo generalizzato nella valutazione della Nuova Normale Tollerabilità (NNT). Infatti, la NNT vorrebbe limitarsi a regolamentare inserendo anche la parola emissioni oltre che immissioni, quelle “specifiche sorgenti” normate da alcuni Decreti attuativi della Legge Quadro 447/95, considerando ovviamente la “priorità di un determinato uso”.

Ovviamente la Legge sulla NNT potrebbe anche non essere compatibile con l’art. 32 della Costituzione; ovvero, la tutela del bene della salute può essere condizionato quando un disturbato subisce immissioni di rumore dichiarate tollerabili per Legge? Non lo era prima e, a meno che non
cambi la Costituzione, non lo sarà neppure ora.

Concordo ancora con Mario Novo che il metodo ”semplificato” di fare misure di rumore avvalendosi del D.P.C.M. 14 Novembre 1997 sia solamente un metodo valido dal punto di vista ambientale ma non adatto alla valutazione del disturbo da immissioni di rumore intrusivo indicato dalla normale tollerabilità.

L’altra corrente di pensiero analizza nella fattispecie come sia nata la Legge sulla NNT. Partiamo dall'idea che chi ha premeditato la legge non ha volutamente inserito l'art. 6-ter nella proposta di legge. Guardiamo il periodo in cui è stata presentata e la data e le modalità cui è stata approvata.

L'art. 6-ter riferito appunto alla NT è strutturata come una norma o meglio come già un'interpretazione alla norma. Quindi, potrebbe essere anche applicabile ai contenziosi in atto, a meno che il contenzioso non sia già chiuso dalla Cassazione.

L’art. 6-ter della NNT nasce quindi con il dare efficacia ai decretini attuativi della Legge 447/95, ma non solo, poiché è di dubbia interpretazione, è anche applicabile a TUTTE le sorgenti sia fisse che mobili che esse siano normate o meno, compresi i valori di emissione. Chi ha studiato e scritto l’art 6-ter della legge è stato macchiavellico a non essere troppo esaustivo, anzi direi che con una manovra di accerchiamento tattico ha fatto in maniera di definire intollerabili rumori, quelli che superano i limiti massimi, assoluti o differenziali indicati appunto dai decretini attuativi.

La diminuzione al "valore" che si da all'integrità psicofisica delle persone richiamato dall'art. 32 della Costituzione è di vitale importanza e speriamo che qualcuno si accolli l'onere di scavare ed esorcizzare questa ulteriore Legge in bianco che dice e non dice, che dovrebbe chiarire ed
invece complica il lavoro dei Giudici.

 

 

 

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